Decifrando il GDPR: Guida alla Valutazione del Rischio d'Impatto
Nel vasto panorama del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), spesso un dettaglio prezioso sfugge: l'importanza della frase "in particolare" nell'articolo 35. È qui che l'arte di valutare e mitigare i rischi d'impatto si trasforma in un'azione precisa.
Rileggiamo il par.1 dell'art 35 "Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi."
"In particolare" non è solo una frase, ma una chiave che sblocca un mondo di potenziali rischi e opportunità. Ecco cosa significa: quei casi specifici menzionati, rappresentano solo la punta dell'iceberg dei rischi che possono minacciare i diritti e le libertà personali. Tuttavia, non è tutto qui. Altri trattamenti, anche se non citati esplicitamente, potrebbero scatenare rischi altrettanto significativi.
Quali sono i fattori da considerare nella valutazione del rischio?
a. Natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento
valutare come specifiche caratteristiche del trattamento (come la sua natura o finalità) possano influenzare il livello di rischio. Ad esempio, il trattamento di dati genetici o biometrici per fini di identificazione potrebbe presentare rischi più elevati rispetto al trattamento di dati meno sensibili.
b. Tecnologia impiegata
L'uso di nuove tecnologie può incrementare il rischio a causa dell'incertezza legata agli impatti sulla privacy. Tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, che elaborano grandi quantità di dati in modi non sempre prevedibili, richiedono una particolare attenzione.
c. Scala del trattamento
La valutazione deve considerare la quantità di dati trattati e il numero di interessati. Un trattamento su larga scala di dati sensibili potrebbe giustificare una DPIA anche se il tipo di trattamento non è specificamente menzionato nell'articolo 35.
Ora manca l'essenziale, come fare i calcoli tenendo conto de... "in particolare"?
Immagina un algoritmo che calcola il rischio totale di impatto, tenendo conto di ogni dettaglio. Sì, hai capito bene. Una formula che somma le variabili cruciali, assegnando loro un peso proporzionale alla loro importanza.
Formula del Rischio: RI = ∑ ( pi × wi)
Pertanto, in 5 step:
- Identificazione del Trattamento: il cuore del trattamento, esplora la sua natura, il contesto e la finalità.
- Valutazione Preliminare: utilizza un sistema di punteggio per scandagliare i fattori di rischio, guidato da criteri standardizzati.
- Consultazione del DPO: integra il parere del Responsabile della Protezione dei Dati l'analisi.
- Analisi di Dettaglio: assegna a ciascun fattore un punteggio di rischio, fino a comporre il quadro completo.
- Decisione: quando il totale supera una soglia critica è il momento della DPIA.
Un equilibrio tra tecnologia e diritti.